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giovedì 12 dicembre 2013
WorldPass, sportello informativo delle Camere di Commercio d'Italia per l'Internazionalizzazione
giovedì 5 dicembre 2013
Summit CLEANTECH 2013
Le venti aziende, selezionate da un panel di esperti internazionale, provenivano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Israele, Regno Unito, Svezia e Ungheria. Ben sei di queste aziende sono italiane. In aggiunta alle venti aziende selezionate dal comitato esperti del Cleanteach, L’ICE-Agenzia, partner governativo dell’evento, ha presentato 10 aziende italiane che fanno parte dell’Italy Cleantech Network (www.italycleantech.com). Ha partecipato all’evento una delegazione di 120 operatori ed esperti del settore, di rappresentanti di società di venture capital e di investimenti. Si stima che la capacità di investimento dei partecipanti sia di oltre 5 miliardi di euro. “Il Cleantech a Milano – ha commentato il Presidente dell’Agenzia ICE, Riccardo Monti - è un’opportunità e, allo stesso tempo, un riconoscimento per tutte quelle start-up italiane che negli ultimi anni hanno raggiunto livelli di eccellenza. L'Agenzia ICE, attiva nel settore, collabora a numerose iniziative e progetti come ad esempio i Desk Ambiente presenti nei principali Uffici ICE all’estero. Questo impegno - dice ancora Monti - trova oggi continuità nella nostra partecipazione in qualità di Government Partner. Al Cleantech - conclude il Presidente ICE - promuoviamo la partecipazione di molte start-up italiane in modalità fringe diffondendo al tempo stesso l’evento presso le realtà più importanti delle tecnologie ambientali”.
International Venture Club è stato fondato nel 2011 come piattaforma di collaborazione tra primari investitori venture per promuovere investimenti internazionali di successo. I suoi obiettivi sono (1) condividere le migliori pratiche; (2) costruire relazioni di co-investimento basate sulla fiducia; (3) promuovere nuove opportunità di finanziamento e di investimento attraverso azioni comuni e attività di pubbliche relazioni; (4) favorire la crescita di aziende promettenti attraverso partnership aziendali e co- investimenti; (5) mantenere un punto di osservazione privilegiata e di sostegno alle imprese innovative emergenti.
martedì 19 novembre 2013
Per investire in Malesia
- potenziato il settore dei servizi
- migliorato il sistema stradale, ferroviario, portuale ed aeroportuale adeguandolo alle nuove esigenze imprenditoriali e turistiche
- sviluppato moderni e sofisticati sistemi di comunicazione, satellitari e via internet.
La Malesia figura al 6° posto nella classifica stilata dalla Banca Mondiale Doing Business 2014.
Investimenti esteri
Gli investimenti diretti nel Paese da parte di soggetti stranieri sono aumentati, nel 2011, del 12.3%, rispetto a quanto avvenuto l’anno precedente. Il settore, che ha beneficiato maggiormente di tale incremento, è stato quello produttivo, che ha raccolto ben il 50.1% del totale, seguito da quello dei servizi (27.3%), dal settore minerario (22.2%) e dal settore agricolo, forestale e ittico (0.4%). Secondo quanto emerge dalle stime degli esperti, questi trend positivi sono destinati a mantenersi nel medio periodo.
- in una esenzione fiscale della durata di 5 anni e pari al 70% dell’imponibile della società
- in una detrazione d’imposta sempre per la durata di 5 anni e pari al 60% sul capitale investito nello stabilimento e nei macchinari.
Principali strumenti per operare in Malesia
Le soluzioni più comunemente utilizzate dalle aziende straniere, che intendono svolgere attività imprenditoriali in Malesia, prevedono la costituzione di una società di diritto malese, il ricorso ad accordi di joint venture con partners locali, l’apertura di una succursale o quella di un ufficio di rappresentanza.
- Companies limited by shares: in cui la responsabilità personale dei soci è limitata al valore nominale delle azioni detenute
- Companies limited by guarantee: in cui i soci convengono di garantire fino ad un limite prestabilito in caso di scioglimento della società
- Unlimited companies: in cui non è previsto alcun limite alla responsabilità personale dei soci.
Joint Ventures
Le joint ventures societarie possono essere strutturate sia utilizzando la tipologia delle partnerships, cioè, di società di persone, i cui soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia dei consorzi, cioè, di associazioni di due o più società di capitali.
Filiali di Società Estere
Una società estera, che desideri operare in territorio malese, può, altresì, decidere di aprire una propria filiale per svolgere attività imprenditoriali in loco (sempreché non si tratti di commercio all’ingrosso o al dettaglio). E’, tuttavia, richiesta la preventiva iscrizione presso il registro delle imprese, affinché la filiale possa essere legalmente autorizzata a svolgere la propria attività sul territorio.
- Attività di ricerca e sviluppo del prodotto
- Pianificazione e coordinamento delle attività di business
- Raccolta ed analisi di dati sulle opportunità offerte dal mercato locale
- Qualunque attività ausiliaria, che non comporti un diretto coinvolgimento nella esecuzione di transazioni commerciali.
- La conduzione di qualunque attività a carattere prettamente commerciale (import/export) e/o imprenditoriale
- La sottoscrizione di contratti in nome e per conto della società straniera o fatturazione per lo svolgimento di determinati servizi
- La locazione di immobili ad uso ufficio o magazzino destinati alla conservazione dei propri prodotti
- Lo gestione quotidiana delle attività svolte dalla propria consociata o succursale in Malesia.
L’Employment Act del 1955 rappresenta la principale fonte normativa in materia di diritto del lavoro in Malesia. L’Industrial Relations Department è, invece, l’organo che si occupa di garantire e di mantenere un clima armonioso nel mercato del lavoro, cercando di prevenire i conflitti.
Dazi doganali sulle importazioni
L’imposizione di dazi doganali sui beni importati nel Paese è disciplinata dal Customs Act del 1967. Le aliquote previste risultano comprese tra il 2% e il 60% del valore del bene importato. Le materie prime, i macchinari, i prodotti farmaceutici ed alcuni prodotti alimentari non sono, di regola, soggetti ad alcuna imposizione o, comunque, le aliquote previste per questi prodotti sono, generalmente, molto basse. La birra e le bevande alcoliche sono, invece, soggette ad una specifica imposizione stabilita sulla base del peso di ciascun prodotto.
Imposta sui redditi d’impresa
A far data dal 1 gennaio 2008, il Governo malese ha adottato il sistema fiscale “single-tier”, in base al quale l’imposta sui redditi d’impresa è costituita da un’aliquota fissa, attualmente pari al 25%, prevista per la quota di utili derivanti da attività svolte direttamente in Malesia o comunque ricevuti in Malesia dalla società. Una volta versate le imposte sui redditi, gli eventuali dividendi da distribuire ai soci, sono, invece, esenti da tassazione.
Avvocato Stefano Linares (www.linareslaw.com)
ROBERTO LUONGO, DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA ICE, COMMENTA I DATI ISTAT SUL COMMERCIO ESTERO
martedì 29 ottobre 2013
Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero 2013
Dal 9 al 13 Novembre 2013,
Monza ospiterà la XXII° Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.
L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza con la collaborazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e vedrà la presenza di 150 Delegati provenienti da 52 Paesi di tutto il mondo in rappresentanza di 78 realtà camerali all'estero.
Le Camere di Commercio italiane all'estero di cui ospiteremo i rappresentanti operano da decenni nel mondo in costante sintonia con la rete Diplomatico-Consolare e il Sistema camerale italiano, interagendo con le diverse realtà locali, le associazioni imprenditoriali e le aziende in tutto il mondo. Grazie al loro forte radicamento sui mercati esteri, alla profonda conoscenza dei Territori e alla forte motivazione, contribuiscono attivamente a rilanciare l'immagine italiana e promuovere il nostro Paese e le nostre imprese nel Mondo.
In particolare si occupano di:
agevolare l'accesso delle imprese italiane ai mercati esteri
promuovere contatti di business
svolgere azione di informazione e comunicazione
monitorare l'andamento del mercato estero
Martedì 12 Novembre, presso l'Autodromo di Monza, i Delegati incontreranno personalmente per l'intera giornata gli Imprenditori della Brianza che vogliono conoscere, informarsi, scoprire, creare contatti al fine di iniziare o implementare la propria presenza imprenditoriale sui mercati esteri.
Si tratta di una importante occasione per apprendere dalla viva voce di chi opera e lavora in altri Paesi le possibilità di crescita e di impianto di nuove attività o le occasione di sviluppo di quelle già esistenti.
Parallelamente, si terranno una serie di "Seminari Paese" per approfondire gli aspetti dei mercati di maggiore interesse per le aziende.
Gli interessati possono prenotare gli incontri B2B (anche più di 1, fino a un massimo di 5) e la partecipazione ai Seminari Paese e ai vari momenti della Convention accedendo e registrandosi dopo il 30 settembre sul sito ufficiale www.monzanelmondo.com.
giovedì 2 maggio 2013
ABB: ordine di 25 milioni di dollari per fornitura presso uno dei maggiori impianti fotovoltaici in Sud Africa
ABB, gruppo leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, si è aggiudicata un ordine del valore di 25 milioni di dollari per la fornitura di sistemi elettrici e di automazione per un nuovo impianto fotovoltaico da 75 MW nella provincia Northern Cape in Sud Africa. L'ordine è stato registrato nel primo trimestre. Di proprietà di WBHO, società leader Sudafricana, e di Building Energy, operatore e sviluppatore italiano nel settore delle energie rinnovabili, l'impianto é ubicato nel deserto del Kalahari, nei pressi della città di Kathu e di Sishen, una delle più grandi miniere di ferro a cielo aperto al mondo. L'impianto fotovoltaico Kathu rientra nella prima tranche di progetti del programma per lo sfruttamento di energie rinnovabili in Sudafrica, il cui scopo è la diversificazione del mix energetico del Paese oltre che la riduzione dell'impatto ambientale. Una volta entrato in servizio, nel 2014, Kathu sarà uno degli impianti fotovoltaici con sistema di' inseguimento ad asse singolo più grandi al mondo. Avrà una capacità di generazione di circa 146 GWh e l'energia solare pulita, immessa nella rete nazionale, sarà sufficiente per soddisfare il fabbisogno di oltre 40.000 abitanti, con una riduzione di emissioni di anidride carbonica di circa 50.000 tonnellate l'anno. "Le fonti rinnovabili, come il sole, hanno un ruolo chiave nell'affrontare la crescente richiesta di energia riducendo al contempo l'impatto ambientale," ha commentato Brice Koch, responsabile della divisione Power Systems di ABB. "Abbiamo una comprovata esperienza sul campo nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per l'energia e l'automazione che ottimizzano gli impianti fotovoltaici in tutto il mondo". La soluzione chiavi in mano di ABB ottimizzerà le prestazioni dell'impianto di Kathu per massimizzarne la produzione, assicurandone al contempo l'affidabilità in condizioni sfidanti. La soluzione include una vasta gamma di prodotti ABB quali gli interruttori in media e bassa tensione, i trasformatori di distribuzione e i dispositivi di protezione e controllo così come i prodotti di protezione e controllo distribuito della famiglia Symphony™ Plus. ABB si occuperà di progettazione, ingegneria, fornitura, installazione e messa in servizio del progetto. Tra le caratteristiche principali della soluzione ABB, ricordiamo l'integrazione delle apparecchiature elettriche dell'impianto e della sottostazione in alta tensione con il sistema di controllo distribuito (DCS) Symphony Plus di ABB in conformità con lo standard IEC 61850 per l'automazione di sottostazione. ABB fornirà anche un sistema di inseguimento avanzato con algoritmo che ottimizza i movimenti dell'inseguitore riducendo al contempo le ombre prodotte dai pannelli. La soluzione si caratterizza anche per un sistema di raccolta dati che traccia tutti gli input degli inseguitori, degli inverter, delle cassette di monitoraggio delle stringhe e della sottostazione per consentire le operazioni da remoto e la manutenzione, riducendo così la necessità di personale in sito. ABB ha un portafoglio diversificato di prodotti, sistemi e soluzioni di service a servizio di tutta la catena del valore dell'industria solare e ha fornito oltre 50 impianti fotovoltaici chiavi in mano al mondo.
Le società del Gruppo ABB impiegano circa 145.000 dipendenti in oltre 100 Paesi.
martedì 2 aprile 2013
Sales Representative, il contratto di agenzia negli USA
Negli Stati Uniti la normativa che regolamenta il rapporto di agenzia è affidata alla competenza esclusiva dei singoli stati della Confederazione. Per predisporre un testo contrattuale in grado di tutelare la posizione del preponente straniero è quindi necessario verificare in anticipo il contenuto delle singole legislazioni locali. In mancanza di tale controllo preliminare, gli imprenditori stranieri corrono il rischio di subire le conseguenze di carattere punitivo espressamente previste dalle rigide disposizioni delle normative statali per i casi di inadempimento contrattuale.
Agent
Negli Stati Uniti si attribuisce un differente significato alla figura dell'agente di commercio e al termine "agente" rispetto a quanto avviene in Italia. Ogniqualvolta un'azienda commissiona a professionisti locali la ricerca di potenziali acquirenti per la vendita dei propri prodotti e affida a costoro la raccolta dei relativi ordini di acquisto, dietro il riconoscimento di una provvigione precedentemente concordata, la collaborazione così instaurata viene, comunemente, identificata come rapporto di agenzia.
Negli Stati Uniti, tuttavia, il termine agent viene utilizzato per indicare un soggetto, al quale sono attribuiti poteri diversi e più ampi rispetto a quelli comunemente previsti dalla normativa vigente in Italia o in altri Paesi europei. In particolare, all'agent statunitense è espressamente riconosciuto il potere di rappresentanza: il potere, cioè, di agire in nome e per conto del preponente, vincolando quest'ultimo nei confronti dei terzi. Il preponente sarà, pertanto, responsabile, ad esempio, degli eventuali contratti e delle transazioni poste in essere dal proprio agente, indipendentemente dalla presenza di un'apposita previsione contrattuale in tal senso, così come, invece, espressamente stabilito, ai sensi dell'articolo 1752 del codice civile italiano.
Colui che agisce in qualità di imprenditore autonomo e risponde delle proprie azioni e dei propri comportamenti nei confronti dei terzi, viene, invece, identificato, negli Stati Uniti, con la figura del sales representative.
A differenza di quanto avviene nel caso di collaborazione con un agent, il preponente è assolutamente libero di accettare oppure respingere eventuali ordini di acquisto raccolti dal proprio sales representative, così come di ratificare o meno qualunque atto posto in essere da quest'ultimo, che non sia stato precedentemente ed espressamente approvato ed autorizzato.
Non sorprende che, il più delle volte, i tribunali statunitensi in presenza di un espresso riconoscimento del potere di concludere contratti per conto del preponente, si siano pronunciati a favore della sussistenza di un rapporto di agenzia e non di rappresentanza commerciale, con tutte le implicazioni giuridiche, che ne derivano a carico del preponente.
Prendiamo ora in esame unicamente la figura del sales representative e la disciplina del suo rapporto con il preponente.
Sales Representative
Secondo quanto previsto dagli usi e dalle normative vigenti negli Stati Uniti, un sales representative non acquista prodotti dal proprio preponente per poi rivenderli a terzi, ma si limita a:
- individuare potenziali compratori, nell'ambito di un determinato territorio
- raccogliere i relativi ordini di acquisto per poi inoltrarli al preponente per la loro eventuale approvazione.
Gli ordini saranno, pertanto, ricevuti, esaminati e gestiti dal preponente all'interno della propria azienda, al di fuori del territorio statunitense; ciò consentirà all'azienda straniera di limitare i propri contatti con gli Stati Uniti e, conseguentemente, ridurre il rischio di essere considerata come soggetto, che svolge attività imprenditoriale in USA.
Affidarsi alla collaborazione di uno o più sales representatives costituisce, di regola, per un'azienda straniera, uno strumento piuttosto economico per inserirsi nel mercato statunitense, comportando il riconoscimento di una provvigione soltanto in caso di vendita dei prodotti.
L'ammontare delle provvigioni è, di regola, direttamente proporzionale al numero di vendite effettivamente generate dall'attività svolta dal sales representative, ma può anche essere, più semplicemente, legata al numero complessivo di vendite realizzate nel territorio di competenza indipendentemente da un effettivo contributo del sales representative.
Generalmente, il preponente non è tenuto al pagamento di alcuna provvigione sino al momento in cui non abbia, effettivamente, incassato i proventi derivanti dalla vendita. Questo, perlomeno, quanto dovrebbe prevedere un testo contrattuale adeguatamente negoziato con la controparte statunitense, il cui diritto a ricevere le provvigioni deve essere, espressamente, escluso, nel caso di mancato pagamento dei prodotti da parte di terzi.
Criticità
Uno dei principali limiti, che vale la pena sottolineare, qualora si operi attraverso sales representatives locali, riguarda la disponibilità di questi ultimi nel promuovere prodotti stranieri sul mercato statunitense. Molto spesso, infatti, la stragrande maggioranza dei sales representatives americani sono chiamati a gestire, contemporaneamente, la promozione commerciale di numerosi prodotti, talvolta, anche concorrenti tra loro. Ben si comprende, allora, come il loro interesse si orienti maggiormente nei confronti di prodotti, che trovino un più immediato riscontro sul mercato, garantendo un guadagno più rapido, piuttosto che verso prodotti, per i quali è richiesto un impegno ed uno sforzo commerciale superiori, come avviene per i prodotti stranieri sconosciuti ai consumatori locali.
Un secondo aspetto critico è la continuità della collaborazione. Qualora il sales representative percepisca come concreta l'intenzione dell'azienda straniera di risolvere, in un futuro prossimo, il rapporto di collaborazione per intraprendere nuove strategie commerciali, può ritenere poco vantaggioso investire tempo ed energie nel promuovere i prodotti del preponente.
Questo potenziale conflitto tra il bisogno dell'azienda straniera di promuovere i propri prodotti all'estero e il senso di insicurezza percepito dal sales representative per il proprio ruolo, rappresentano la ragione principale per cui questa forma di collaborazione viene spesso utilizzata come strategia a carattere temporaneo.
E' quindi importante che l'azienda straniera predisponga un contratto da far sottoscrivere al sales representative, che definisca, in maniera chiara ed inequivocabile:
- la natura del rapporto esistente tra le parti
- le circostanze in presenza delle quali l'azienda straniera è autorizzata a risolvere la collaborazione.
In mancanza di accordo scritto, il sales representative potrebbe sostenere in giudizio di essere stato espressamente autorizzato dal preponente a vendere i suoi prodotti per un periodo di tempo determinato o, magari, addirittura a tempo indeterminato.
Tutela giuridica dei sales representatives
Hanno adottato specifiche leggi, che riconoscono qualche forma di tutela giuridica ai sales representatives, 35 Stati della Confederazione americana, oltre a Porto Rico: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin.
In linea di massima, queste normative si applicano ai preponenti che:
- dispongono o meno di una sede nello Stato
- vendono prodotti all'ingrosso, che verranno poi rivenduti al pubblico
- si avvalgono della collaborazione di agenti di commercio per la raccolta di ordini di acquisto all'interno dello Stato (di regola, imprenditori autonomi e non lavoratori dipendenti assunti dal preponente)
- retribuiscono gli agenti, in tutto o in parte, attraverso provvigioni.
Alcune legislazioni statali sono state oggetto, di recente, di una riforma che ha portato ad estendere il proprio ambito di applicazione sino a ricomprendere gli ordini per la vendita di qualunque prodotto, sia esso destinato alla vendita all'ingrosso che a quella al dettaglio.
Nonostante la maggior parte delle normative, attualmente in vigore negli Stati Uniti, in tema di sales representatives, si limitino a disciplinare la raccolta di ordini destinati alla vendita di soli prodotti, si sta facendo strada un nuovo orientamento volto ad includere la raccolta di ordini destinati alla vendita anche di servizi.
Alcuni Stati stabiliscono i criteri con cui le provvigioni da riconoscere all'agente debbano essere calcolate e versate in regime di contratto (sebbene, di regola, sia la volontà delle parti a fare fede in tal senso). La quasi totalità delle legislazioni statali riconoscono, espressamente, a carico del preponente sanzioni economiche, talvolta elevate, per i casi di mancato pagamento o pagamento tardivo delle provvigioni dovute al termine del contratto.
La maggior parte delle normative statali non chiarisce, tuttavia, se tali disposizioni debbano ritenersi applicabili unicamente ai contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore, o se queste abbiano, invece, carattere retroattivo. La prassi appare, tuttavia, decisamente, orientata verso la prima soluzione.
Avvocato Stefano Linares, www.linareslaw.com (articolo tratto da "Newsmercati")
