Con il DL 16/2012 è stato riformato l'art. 303 del Tuld che è la norma sanzionatoria tipica applicata alle irregolarità doganali commesse al momento della presentazione della merci in dogana per l'importazione. Il comma 1 ora sanziona la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la pena pecuniaria da 103 ad 516; tuttavia quando l'inesatta indicazione del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni indicate nel comma 3. Il comma 3 è stato rivoluzionato dal Dl. 16/2012. Infatti da un sistema rigido e proporzionale, che prevedeva l'applicazione di una sanzione da uno a dieci volte i diritti evasi, si è passati ad un sistema, pur sempre rigido, ma a scaglioni. Ora violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime. Si tratta di un Decreto Legge che, in fase di conversione, potrebbe subire delle modifiche da parte del Parlamento; tuttavia, proprio per la sua natura di Dereto Legge, tale norma è immediatamente applicabile.
La nuova formulazione del terzo comma è la seguente:
Art. 303, 3° comma: Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
- per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.
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