mercoledì 18 aprile 2012

Sanzioni doganali: revisione dell'articolo 303 del Tuld

Con il DL 16/2012 è stato riformato l'art. 303 del Tuld che è la norma sanzionatoria tipica applicata alle irregolarità doganali commesse al momento della presentazione della merci in dogana per l'importazione. Il comma 1 ora sanziona la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la pena pecuniaria da €  103 ad € 516; tuttavia quando l'inesatta indicazione del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni indicate nel comma 3. Il comma 3 è stato rivoluzionato dal Dl. 16/2012. Infatti da un sistema rigido e proporzionale, che prevedeva l'applicazione di una sanzione da uno a dieci volte i diritti evasi, si è passati ad un sistema, pur sempre rigido, ma a scaglioni. Ora violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime. Si tratta di un Decreto Legge che, in fase di conversione, potrebbe subire delle modifiche da parte del Parlamento; tuttavia, proprio per la sua natura di Dereto Legge, tale norma è immediatamente applicabile.

La nuova formulazione del terzo comma è la seguente:

Art. 303, 3° comma: Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione  amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  più grave reato, è applicata come segue:

 

  • per  diritti  fino  a  500  euro  si  applica   la   sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
  • per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
  • per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
  • per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
  • oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa  da  30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

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