mercoledì 13 giugno 2012
Snaidero: no ai tagli allo sviluppo dell'export
giovedì 7 giugno 2012
Nuovo regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale
- Individuazione e nomina degli arbitri
Su questo aspetto il nuovo Regolamento non comporta modifiche sostanziali. Come nella precedente versione il Regolamento prevede che, nel caso in cui le parti non si siano accordate sul numero degli arbitri, la Corte nomini un arbitro unico, sempreché la controversia non giustifichi un tribunale di tre arbitri. Nell'esercizio del suo potere discrezionale la Corte tende ad optare per un tribunale di tre membri per le controversie di maggiori dimensioni e per un arbitro unico per le controversie di ammontare meno elevato. Tuttavia, quando una delle parti insista per la nomina di un collegio di tre membri, la Corte potrà accettare tale richiesta, nonostante l'ammontare relativamente modesto della controversia. Nel caso di un tribunale di tre membri, ciascuna parte designerà un arbitro («arbitro di parte»), che dovrà però essere confermato dalla Corte. Quanto alla nomina del presidente del collegio, il Regolamento prevede che questo venga designato dalla Corte, sempreché le parti non abbiano concordato una procedura diversa; nel qual caso la Corte interverrà solo ove gli stessi non provvedano alla designazione entro un termine di trenta giorni. Quindi, anche ove la clausola compromissoria non preveda espressamente che il Presidente del collegio venga designato dalle due parti o dai due arbitri, le parti possono comunque chiedere alla Corte di procedere secondo una procedura di questo tipo. Per la designazione dell'arbitro unico o del presidente del collegio la Corte chiede ad un Comitato nazionale o Gruppo della CCI da lei scelto di proporre un nominativo. Con il nuovo regolamento è però stata allargata la possibilità per la Corte di procedere ad una scelta diretta, specialmente nel caso di controversie con Stati.
- Indipendenza, imparzialità e disponibilità di tempo dell'arbitro
Il Regolamento fissa dei requisiti abbastanza stringenti per gli arbitri, riguardanti da un lato la loro indipendenza e imparzialità e dall'altro la disponibilità di tempo da dedicare alla procedura arbitrale. La precedente versione del Regolamento parlava solo di indipendenza, senza menzionare espressamente l'imparzialità. La questione non è priva di rilevanza in quanto si tratta di due concetti diversi:
(a) l'imparzialità richiede che l'arbitro non favorisca una parte né abbia una posizione precostituita sulla questione controversa;
(b) l'indipendenza presuppone l'assenza di legami stretti con le parti che possano incidere sulla libertà di decisione dell'arbitro.
Il requisito dell'indipendenza assume un'importanza particolare per la scelta dell'arbitro di parte, essendo normale che, nel designare una persona di sua fiducia, la parte sia portata ad individuare un soggetto con cui ha (o ha avuto) rapporti più o meno stretti. Ora, mentre in un passato relativamente lontano questo aspetto veniva considerato con una certa tolleranza (giungendo persino a consentire la nomina come arbitro dell'avvocato di fiducia di una parte), è ormai in atto, tanto nella CCI come nelle altre istituzioni arbitrali operanti a livello internazionale, una tendenza a far rispettare il requisito dell'indipendenza dell'arbitro con estremo rigore. L'altro requisito, introdotto già a partire dal 2009, riguarda la disponibilità di tempo dell'arbitro. A tal fine si chiede all'arbitro di firmare una dichiarazione in cui conferma che potrà dedicare il tempo necessario per condurre l'arbitrato diligentemente, efficientemente e in conformità ai termini previsti dal Regolamento (ivi incluse le eventuali proroghe concesse ai sensi dello stesso), e nella quale deve inoltre indicare gli impegni professionali assunti, ed in particolare il numero degli arbitrati in corso al momento dell'accettazione della nomina. Il nuovo Regolamento introduce una serie di disposizioni intese a ridurre i tempi ed i costi dell'arbitrato, venendo incontro a pressanti richieste degli utilizzatori. In primis, si è cercato di stimolare le parti a precisare meglio la loro posizione (base giuridica delle domande e domande riconvenzionali, ammontare delle stesse) già negli atti introduttivi del procedimento, sperando che ciò velocizzi la procedura. Quanto agli arbitri, si richiede loro di indicare, nella dichiarazione che debbono firmare all'atto dell'accettazione, la disponibilità di tempo per condurre la procedura. Il testo di dichiarazione predisposto dalla CCI chiarisce anche che l'istituzione terrà presente la gestione e la durata della procedura arbitrale nel determinare il compenso degli arbitri, precisando espressamente che la Corte di arbitrato terrà conto della durata e della condotta del procedimento nel determinare gli onorari dell'arbitro.
- Gestione della procedura arbitrale
Il nuovo Regolamento stabilisce che il tribunale arbitrale debba compiere ogni sforzo per gestire l'arbitrato in modo rapido ed economico (cost-effective). In particolare il Regolamento prevede ora espressamente una conferenza per la gestione della procedura (case management conference) e la messa a punto di un calendario di procedura. Inoltre, l'appendice IV riporta una serie di suggerimenti relativi a tecniche di case management in grado di realizzare un migliore controllo di tempi e costi della procedura arbitrale.
- Emergency Arbitrator
Una previsione molto innovativa del Regolamento del 2012 è quella che introduce la figura del cosiddetto Emergency Arbitrator al quale si può ricorrere prima dell'inizio della procedura per ottenere provvedimenti cautelari. La parte che abbia necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza o conservativo la cui urgenza sia tale che non si possa attendere la costituzione di un tribunale arbitrale, può chiedere l'intervento di un Emergency Arbitrator in base alle disposizioni dell'apposito regolamento (Emergency Arbitrator Rules) contenuto nell'appendice V del Regolamento. La possibilità di chiedere l'intervento dell'emergency arbitrator è parte integrante del sistema arbitrale della CCI e costituisce una facoltà riconosciuta alle parti per il semplice fatto di aver scelto l'arbitrato CCI, senza necessità di un preventivo accordo con la controparte, aspetto, questo, che rafforza sensibilmente l'efficacia di tale strumento. Il regolamento prevede che in seguito alla richiesta, che deve contenere una serie molto dettagliata di informazioni, il Presidente nomini l'Emergency Arbitrator entro due giorni. L'attore è tenuto poi a presentare, entro 10 giorni dal deposito della richiesta, la domanda di arbitrato. L'Emergency Arbitrator fissa, entro due giorni dalla nomina, il calendario della procedura e si pronuncia sulla richiesta di misure cautelari entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo.