mercoledì 13 giugno 2012

Snaidero: no ai tagli allo sviluppo dell'export

Contrarietà e sconcerto da parte di FederlegnoArredo alla lettura del passaggio del DL "Misure urgenti per la crescita sostenibile" che, nelle disposizioni riguardanti il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'Art.1 comma 7, annuncia che "Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'Allegato 1", fra le quali è indicata la Legge 29 ottobre 1954 n. 1083, Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane. Si tratta di contribuiti erogati direttamente dal Ministero alle imprese tramite le Associazioni di categoria a fronte di attività e investimenti di promozione all'export. "Una simile disposizione recherebbe gravissimo danno a quelle numerosissime imprese che ne beneficiano da anni per il tramite delle associazioni imprenditoriali cui aderiscono, come la nostraspiega indignato Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo. Tali risorse hanno contribuito non solo ai processi di internazionalizzazione ma anche alla reale crescita del Paese. La gravità delle conseguenze per tutto il sistema sarebbero in palese contraddizione con gli obiettivi che tale provvedimento si propone di raggiungere, vanificando tutti quei risultati che in anni sono stati faticosamente costruiti". Snaidero ha subito scritto al Ministro Passera e al presidente di Confindustria Squinzi auspicando un intervento urgente per eliminare questa "deleteria" disposizione, ribadendo come "sia inaccettabile che in un difficilissimo momento di mercato come questo in cui sono solo le esportazioni a dare il minimo ossigeno vitale alle imprese, il Governo possa intervenire a gamba tesa arrestando un rodato processo di reale e concreto sviluppo. La Legge 1083 è uno dei pochi strumenti perfettamente e compiutamente validi ad averci permesso fino ad oggi di mantenere inalterata la credibilità in campo internazionale. Un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere". E per questo FederlegnoArredo sollecita l'intervento del Ministro a riconsiderare un simile provvedimento, intervenendo per correggerlo in vista della sua stesura definitiva e presentazione ufficiale al primo Consiglio dei Ministri che porrà il cosiddetto Decreto Sviluppo all'ordine del giorno.

giovedì 7 giugno 2012

Nuovo regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale

  • Individuazione e nomina degli arbitri

Su questo aspetto il nuovo Regolamento non comporta modifiche sostanziali. Come nella precedente versione il Regolamento prevede che, nel caso in cui le parti non si siano accordate sul numero degli ar­bi­tri, la Corte nomini un arbi­tro unico, sempreché la controversia non giustifichi un tribunale di tre arbitri. Nell'e­ser­ci­zio del suo potere discrezionale la Cor­te tende ad optare per un tribunale di tre membri per le controversie di maggiori di­men­­sioni e per un arbitro unico per le con­troversie di am­mon­­tare meno elevato. Tuttavia, quando una delle parti insi­sta per la no­mina di un col­le­gio di tre membri, la Corte potrà accettare tale richiesta, nonostante l'am­mon­tare relativamente modesto della controversia. Nel caso di un tribunale di tre membri, ciascuna parte designerà un arbitro («arbitro di parte»), che dovrà pe­rò essere con­fermato dalla Corte. Quanto alla nomina del presidente del collegio, il Regolamento prevede che questo venga designato dalla Corte, sempreché le parti non abbiano concordato una procedura diversa; nel qual ca­so la Corte interverrà solo ove gli stessi non provvedano alla designazione entro un termine di trenta giorni. Quindi, anche ove la clausola compromissoria non preveda espressamente che il Presidente del collegio venga designato dalle due parti o dai due arbitri, le parti possono comunque chiedere alla Corte di procedere secondo una procedura di questo tipo. Per la designazione dell'arbitro unico o del presidente del collegio la Corte chiede ad un Comitato nazionale o Gruppo della CCI da lei scelto di proporre un nominativo. Con il nuovo regolamento è però stata allargata la possibilità per la Corte di procedere ad una scelta diretta, specialmente nel caso di controversie con Stati.

  • Indipendenza, imparzialità e disponibilità di tempo dell'arbitro

Il Regolamento fissa dei requisiti abbastanza stringenti per gli arbitri, riguardanti da un lato la loro indipendenza e imparzialità e dall'altro la disponibilità di tempo da dedicare alla procedura arbitrale. La precedente versione del Regolamento parlava solo di indipendenza, senza menzionare espressamente l'imparzialità. La questione non è priva di rilevanza in quanto si tratta di due concetti diversi:

(a) l'imparzialità richie­de che l'arbitro non favorisca una parte né abbia una posizione precostituita sulla questione controversa;
(b) l'indipendenza presuppone l'assenza di legami stretti con le parti che possano incidere sulla libertà di decisione dell'arbitro.

Il requisito dell'indipendenza assume un'importanza particolare per la scelta dell'ar­bi­tro di parte, essendo normale che, nel designare una persona di sua fidu­cia, la parte sia portata ad individuare un soggetto con cui ha (o ha avuto) rapporti più o meno stretti. Ora, mentre in un passato relativamente lon­ta­no questo aspetto veniva considerato con una certa tolleranza (giungendo persino a consentire la nomina come arbitro dell'avvocato di fiducia di una par­te), è ormai in atto, tanto nella CCI come nelle altre istituzioni arbitrali operanti a livello internazionale, una tendenza a far rispettare il requisito del­l'indipendenza dell'arbitro con estremo rigore. L'altro requisito, introdotto già a partire dal 2009, riguarda la disponibilità di tempo dell'arbitro. A tal fine si chiede all'arbitro di firmare una dichiarazione in cui conferma che potrà dedicare il tempo necessario per condurre l'arbitrato diligentemente, efficientemente e in conformità ai termini previsti dal Regolamento (ivi incluse le eventuali proroghe concesse ai sensi dello stesso), e nella quale deve inoltre indicare gli impegni professionali assunti, ed in particolare il numero degli arbitrati in corso al momento dell'accet­ta­zione della nomina. Il nuovo Regolamento introduce una serie di disposizioni intese a ridurre i tempi ed i costi dell'arbitrato, venendo incontro a pressanti richieste degli utilizzatori. In primis, si è cercato di stimolare le parti a precisare meglio la loro posizione (base giuridica delle domande e domande riconvenzionali, ammontare delle stesse) già negli atti introduttivi del procedimento, sperando che ciò velocizzi la procedura. Quanto agli arbitri, si richiede loro di indicare, nella dichiarazione che debbono firmare all'atto dell'accettazione, la disponibilità di tempo per condurre la procedura. Il testo di dichiarazione predisposto dalla CCI chiarisce anche che l'istituzione terrà presente la gestione e la durata della procedura arbitrale nel determinare il compenso degli arbitri, precisando espressamente che la Corte di arbitrato terrà conto della durata e della condotta del procedimento nel determinare gli onorari dell'arbitro.

  • Gestione della procedura arbitrale

Il nuovo Regolamento stabilisce che il tribunale arbitrale debba compiere ogni sforzo per gestire l'arbitrato in modo rapido ed economico (cost-effective). In particolare il Regolamento prevede ora espressamente una conferenza per la gestione della procedura (case management conference) e la messa a punto di un calendario di procedura. Inoltre, l'appendice IV riporta una serie di suggerimenti relativi a tecniche di case mana­ge­ment in grado di realizzare un migliore controllo di tempi e costi della procedura arbitrale.

  • Emergency Arbitrator

Una previsione molto innovativa del Regolamento del 2012 è quella che introduce la figura del cosiddetto Emergency Arbitrator al quale si può ricorrere prima dell'inizio della procedura per ottenere provvedimenti cautelari. La parte che abbia necessità di ottenere un provvedimento d'urgenza o conservativo la cui urgenza sia tale che non si possa attendere la costituzione di un tribunale arbitrale, può chiedere l'intervento di un Emergency Arbitrator in base alle disposizioni dell'apposito regolamento (Emergency Arbitrator Rules) contenuto nell'appendice V del Regolamento. La possibilità di chiedere l'intervento dell'emergency arbitrator è parte integrante del sistema arbitrale della CCI e costituisce una facoltà riconosciuta alle parti per il semplice fatto di aver scelto l'arbitrato CCI, senza necessità di un preventivo accordo con la controparte, aspetto, questo, che rafforza sensibilmente l'efficacia di tale strumento. Il regolamento prevede che in seguito alla richiesta, che deve contenere una serie molto dettagliata di informazioni, il Presidente nomini l'Emergency Arbitrator entro due giorni. L'attore è tenuto poi a presentare, entro 10 giorni dal deposito della richiesta, la domanda di arbitrato. L'Emergency Arbitrator fissa, entro due giorni dalla nomina, il calendario della procedura e si pronuncia sulla richiesta di misure cautelari entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo.